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Home → News → Esenzione per il canone televisivo entro il 31 gennaio 2025 - 29/01/2025 (0 Commento/i)
 
 
 
 
economia

Esenzione per il canone televisivo entro il 31 gennaio 2025

29/01/2025
Il canone televisivo deve essere corrisposto da chiunque possieda un apparecchio televisivo e si paga una volta all’anno e per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Per "famiglia anagrafica", come indica l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Anche chi risiede all’estero deve pagare il canone, se detiene, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.

Il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dal proprio gestore di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. L’importo del canone per il 2025 è pari a 90 euro, e sarà suddiviso su 10 mesi; nel caso di una fattura a cadenza bimestrale, l'importo corrisponderà a 18 euro (indicato in fattura con una voce distinta). Il canone può essere versato anche tramite il modello F24, se nessun componente della famiglia è titolare di un contratto elettrico, oppure mediante un addebito sulla pensione, se il reddito familiare non supera i 18.000 €.

Chi non detiene un apparecchio televisivo, e pertanto vuole - giustamente - essere esonerato dal pagamento del canone, lo deve comunicare all'Agenzia delle Entrate ogni anno. L'Agenzia delle Entrate accetta tutte le dichiarazioni di non detenzione, pervenute entro il 31 gennaio di ciascun anno (pertanto, per l’anno 2025 saranno ritenute valide tutte quelle dichiarazioni giunte entro il 31/01/2025). Le dichiarazioni presentate invece dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno comporteranno invece l’esenzione del canone solamente per il secondo semestre (luglio-dicembre) del medesimo anno.

Come procedere?


Il modo più semplice è compilare la dichiarazione tramite i servizi telematici sul sito dell'Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp). Chi è in possesso dello SPID può presentare la propria dichiarazione di non detenzione TV con pochi click.


In alternativa è possibile scaricare il modulo “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” dal sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/450880/DS_Canone_TV_Privato_MOD.pdf/82f97e00-3cf0-76ae-1317-afeafa8e0bb6?t=1669375735594, compilarlo (istruzioni per la compilazione https://www.canone.rai.it/doc/dich_sost_RAI_istr_giugno2017.pdf), allegare copia di un documento d'identità ed inviarlo:
con raccomandata a plico (senza busta) all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino;
con una e-mail di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. In questo caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta mediante firma digitale;

Infine, la dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario autorizzato (commercialista, centro di assistenza fiscale CAF). Informatevi prima se l'intermediario richieda un compenso per la prestazione.

Un ulteriore esenzione dal canone è prevista per gli anziani che hanno compiuto 75 anni al 31 gennaio 2025, che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti). In questo caso, si può presentare una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. La dichiarazione e le istruzioni per la sua compilazione sono disponibili al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2302621/TV_esenzione_75_mod.pdf/b8298e2b-55df-8f5e-c79a-510745506e9e?t=1580211633666. Le modalità di invio sono le stesse indicate qui sopra.

Attenzione! A differenza di quanto accade per la dichiarazione sostitutiva prevista per chi non detiene un apparecchio televisivo, per l‘esenzione del canone degli anziani non vi è la necessità di rinnovare la dichiarazione di anno in anno. Ammenoché, negli anni successivi non si perdano i requisiti per l'esenzione, ad esempio, perché si supera il limite di reddito previsto. In questi casi è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti che si trova nella sezione II del modello che trovate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2302621/TV_esenzione_75_mod.pdf/b8298e2b-55df-8f5e-c79a-510745506e9e. Le modalità di invio sono le stesse indicate qui sopra.
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