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Home → News → L’evoluzione della firma dei contratti di telefonia - 22/08/2026 (0 Commento/i)
 
 
 
 

L’evoluzione della firma dei contratti di telefonia

22/08/2026

Negli ultimi anni è stato possibile assistere a una vera e propria evoluzione per quanto riguarda la firma dei contratti, soprattutto nel settore della telefonia. Le modalità che inizialmente si facevano fatica a comprendere sono ormai diventate prassi, andando lentamente ad eliminare, o quasi, le firme tradizionali su contratti cartacei. Ma attenzione, perché ormai per firmare un nuovo contratto di telefonia basta veramente poco e spesso senza neppure rendersene conto.

Prima di tale evoluzione tecnologica, firmare un contratto era semplice, ma al contempo “sicuro”. Di fatto, per poter firmare un contratto era necessario il contratto stesso e una penna, ovvero ciò a cui si è sempre stati abituati, ma oggi pare non essere proprio più così. Il problema non sta certo nell’evoluzione stessa, bensì nelle pericolose insidie che nasconde. Firmando infatti un contratto attraverso tali nuove modalità, ci viene segnalato che spesso viene preclusa la possibilità di leggerne preventivamente il contenuto e che, pertanto, si finisce per “firmare” per accettazione e presa visione senza che, di fatto, tali condizioni siano state effettivamente lette e conosciute, ossia alla cieca.

Se i contratti stipulati telefonicamente, sia nel settore della telefonia sia in quello energetico, sono ormai una modalità a cui i consumatori si sono abituati, una parte significativa di essi non conosce ancora, o non è abituata, alle nuove modalità di sottoscrizione. Da sempre il CTCU avverte sulle possibili problematiche relative a contratti stipulati a distanza e, nello specifico, telefonicamente, ma nel caso specifico ciò paradossalmente avrebbe un vantaggio. Già, perché in caso di contratto stipulato telefonicamente, quantomeno è possibile recedere dallo stesso entro i canonici 14 giorni previsti dal Codice del consumo. Al contrario, ciò non è invece possibile qualora il contratto venga stipulato all’interno di un esercizio commerciale, ovvero all’interno di un negozio.

Per quanto riguarda le firme digitali, ci sono due diverse modalità di firma digitale. La prima, forse già nota ai più, in quanto da diverso tempo attuata anche all’interno di banche e uffici postali, consiste nella vera e propria firma in forma digitale tramite un pad (tablet). Qualora venga prima fornita una copia del contratto e data la possibilità di prenderne visione, tale modalità può essere considerata sicura. Tuttavia, una volta firmato il contratto, va verificato se il numero di firme effettuate corrisponde al numero di firme presenti sul contratto. Qualora così non fosse, infatti, si può supporre che siano stati firmati contratti per prodotti e/o servizi non richiesti e mai stati oggetto di discussione.

Un’altra modalità di firma dei contratti è quella digitale vera e propria. Per quanto riguarda i professionisti, esiste la firma elettronica, mentre per i privati può essere attivata tramite appositi software dedicati, ma, dovendo tale servizio essere prima attivato ed essendo una procedura più lunga, viene utilizzata meno. Anche in questo caso, il pericolo consiste nel non prendere visione del contratto precedentemente.

Tra le varie modalità di firma ne esiste però una particolarmente diffusa, ed è quella tramite OTP (One Time Password), ovvero un codice valido per una sola operazione. Il funzionamento è semplicissimo: si riceve sul proprio telefono un SMS inviato da parte dell’operatore telefonico, ad esempio, e, comunicando tale codice al rivenditore, il quale lo inserisce nel proprio programma (sul PC), si firma il contratto e, come per magia, il contratto è firmato. Ma, nello specifico, quante firme sono state apposte? Impossibile stabilirlo se non dopo aver visto il contratto firmato, sempre che venga fornita l’intera documentazione contrattuale. Già, perché capita frequentemente che presso vari negozi di telefonia vengano fatti “firmare”, tramite queste modalità, anche contratti relativi all’acquisto di prodotti (smartphone, cuffie, ecc.) non richiesti, oppure per opzioni accessorie quali servizi di intrattenimento online, ma anche prodotti assicurativi, contratti di energia, ecc.
Purtroppo, però, spesso accade che il rivenditore chiede di poter prendere letteralmente in mano il telefono del consumatore e, in tal modo, agisce in totale autonomia, ricevendo l’SMS ed inserendo il codice. In questo modo, il consumatore ignaro firma il contratto senza neppure rendersene conto. Soltanto in seguito si scopre la presenza di tale SMS, ma quando, purtroppo, è ormai già troppo tardi.
Tale modalità di firma viene ultimamente utilizzata anche per contratti stipulati telefonicamente, ma in tal caso, appunto, esiste quantomeno la possibilità di recedere dal contratto.

Chiaramente, in questo caso viene spontaneo chiedersi una cosa: ma come posso tutelarmi?
Tutelarsi è senz’altro possibile e la cosa più importante da fare in questo caso è chiedere di poter vedere il contratto prima di procedere alla firma. È alquanto probabile che alcuni rivenditori si rifiutino di stampare una copia del contratto prima ed è proprio in quel caso che deve scattare l’allarme. Qualora infatti non vi sia nulla da contestare, l’operatore non avrebbe alcuna ragione per opporsi alla stampa del contratto. Il CTCU consiglia in tal caso di essere fermamente insistenti, in quanto è un diritto assoluto poter leggere un contratto prima di firmarlo. Oltre a ciò, ricordiamo che recedere da un contratto firmato in negozio non è possibile, motivo per cui subito dopo tale firma lo stesso ha piena efficacia ed anche contestare in seguito eventuali voci non concordate e presenti nel contratto potrebbe risultare molto difficile.

 
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